Al via il terzo scaglione di iscrizione al R.E.N.T.RI. – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

Il sistema RENTRI è disciplinato dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (“Regolamento recante modalità di uso del RENTRI, regime transitorio e modalità di comunicazione dei dati”) che fissa le tempistiche scaglionate per l’iscrizione. Il sistema RENTRI prevede diverse “finestre” temporali per l’iscrizione degli operatori in base alla categoria e al numero di dipendenti.

Dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 entra in vigore il terzo scaglione di soggetti obbligati all’iscrizione al R.E.N.T.RI.

Sono tenuti all’iscrizione gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con meno di 10 dipendenti. Per questi soggetti l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti è obbligatoria dal 15/12/2025 al 13/02/2026.

In base all’articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006 (come modificato) sono obbligati all’iscrizione al RENTRI:

  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • i produttori di rifiuti pericolosi;
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • i soggetti di cui all’art. 189 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, con riguardo ai rifiuti non pericolosi, in particolare produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c), d) e g) dell’art. 184 del D.Lgs.152/2006, se l’impresa ha più di 10 dipendenti.

Se la tua impresa o ente rientra nella categoria dei produttori di rifiuti pericolosi con fino a 10 dipendenti, tieni ben presente che la finestra per l’iscrizione al RENTRI va dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026. Non rimandare l’adeguamento: verifica se sei obbligato, preparati per l’iscrizione e aggiorna i tuoi processi aziendali per la gestione digitale del registro e del FIR.

Decreto-Legge 116/2025: nuove misure per il contrasto ai reati ambientali e la tutela della “Terra dei Fuochi”

È entrato in vigore il Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116, recante “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei Fuochi e in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”.
Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2025 e da convertire in legge entro il 7 ottobre, segna un deciso rafforzamento del quadro normativo sulla gestione dei rifiuti e delle responsabilità ambientali.

Obiettivi e ambito di intervento

Il decreto si inserisce nel più ampio piano di interventi per la bonifica e il risanamento dei territori colpiti da gravi fenomeni di inquinamento, in particolare l’area nota come “Terra dei Fuochi”, e introduce una serie di modifiche sostanziali al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), al Codice Penale e al D.Lgs. 231/2001.
L’obiettivo principale è rafforzare la prevenzione e la repressione dei reati ambientali, aumentando le pene e ampliando gli strumenti di controllo a disposizione delle autorità competenti.

Principali novità

Il nuovo impianto legislativo eleva la gravità delle violazioni in materia di rifiuti, trasformando numerose contravvenzioni in veri e propri delitti penali. Le sanzioni diventano più severe e vengono introdotti nuovi meccanismi di responsabilità diretta per imprese e amministratori.

1. Reati e sanzioni in materia di rifiuti

  • Abbandono di rifiuti non pericolosi: ammende fino a 18.000 euro o arresto da 6 mesi a 2 anni.
    Nei casi in cui il fatto comporti pericolo per la salute pubblica o interessi aree contaminate, la pena può arrivare fino a 5 anni di reclusione (art. 255 e 255-bis TUA).
  • Abbandono di rifiuti pericolosi: reclusione da 1 a 5 anni, elevabile fino a 6 anni in presenza di aggravanti (art. 255-ter TUA).
  • Gestione illecita o discariche abusive: pena da 6 mesi a 3 anni per i rifiuti non pericolosi e da 1 a 5 anni per quelli pericolosi, con aggravanti fino a 7 anni se l’attività causa danno grave all’ambiente o alla salute (art. 256).
  • Combustione illecita di rifiuti: reclusione fino a 6 anni per i non pericolosi e fino a 7 anni per i pericolosi, con aumenti in caso di incendio (art. 256-bis).
  • Spedizione illegale di rifiuti: pena da 1 a 5 anni, aggravata in presenza di rifiuti pericolosi (art. 259).

2. Attività illecite con veicoli

Chi utilizza veicoli per commettere reati ambientali rischia la sospensione della patente fino a 9 mesi e la confisca del mezzo. I Comuni potranno inoltre accertare le violazioni mediante sistemi di videosorveglianza, anche in assenza di contestazione immediata.

3. Obblighi documentali e tracciabilità

Il decreto rafforza gli obblighi di registrazione e rendicontazione dei flussi di rifiuti:

  • errori o omissioni nella compilazione di registri, formulari o MUD possono comportare sanzioni penali se riguardano rifiuti pericolosi;
  • l’Albo Nazionale Gestori Ambientali può sospendere le imprese non conformi;
  • la tracciabilità lungo tutta la filiera diventa requisito essenziale per la regolarità gestionale.

4. Responsabilità delle imprese e degli enti

Le modifiche al D.Lgs. 231/2001 ampliano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati ambientali.
Oltre alle sanzioni pecuniarie, possono essere disposte misure interdittive quali:

  • sospensione o revoca delle autorizzazioni;
  • divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
  • sospensione temporanea delle attività produttive.
    In caso di gravi violazioni, è prevista anche l’interdizione definitiva.

Il Codice Penale viene integrato con aggravanti specifiche per le condotte che determinano rischi concreti per la vita, la salute o l’integrità degli ecosistemi.

5. Misure straordinarie per la “Terra dei Fuochi”

Il decreto istituisce procedure accelerate per la bonifica dei siti contaminati, l’utilizzo della Carta del Suolo come strumento di controllo territoriale e interventi a sostegno delle popolazioni colpite da emergenze ambientali o calamità naturali.

Implicazioni operative per imprese e gestori

Con il DL 116/2025, la gestione dei rifiuti richiede un livello di controllo e documentazione molto più rigoroso. Le aziende devono assicurare:

  • una corretta classificazione e separazione dei rifiuti;
  • deposito temporaneo conforme ai limiti normativi;
  • etichettatura, imballaggio e tracciabilità in ogni fase;
  • verifica delle autorizzazioni di trasportatori e impianti di destino;
  • aggiornamento dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 e dei protocolli interni di gestione.

Prevenzione e buone pratiche

L’adozione di un sistema di gestione ambientale strutturato riduce i rischi sanzionatori e reputazionali. È raccomandato:

  • eseguire audit interni periodici su registri, formulari e contratti;
  • formare il personale operativo su adempimenti e procedure;
  • garantire aree di deposito a norma e piani di emergenza aggiornati;
  • monitorare la conformità dei fornitori e dei trasportatori;
  • aggiornare il Modello 231 per integrare i nuovi reati ambientali.

Conclusioni

Il Decreto-Legge 116/2025 rappresenta un passaggio decisivo nella politica di contrasto ai reati ambientali in Italia.
Con l’inasprimento delle pene e la trasformazione di molte violazioni in delitti, il legislatore intende affermare il principio che chi inquina paga e rafforzare la cultura della legalità nella gestione dei rifiuti.
Le imprese, oggi più che mai, devono investire in tracciabilità, conformità e formazione per evitare sanzioni e contribuire alla tutela del territorio e della salute pubblica.

Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.